Sez. L, Sentenza n. 4131 del 04/04/2000 (Rv. 535324 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Pensione di guerra corrisposta al coniuge del richiedente la pensione sociale - Computo ai fini della formazione del reddito complessivo dei coniugi - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
La pensione di guerra, di cui sia titolare il coniuge del soggetto richiedente la pensione sociale, va considerata ai fini della formazione del reddito complessivo dei coniugi, stabilito dall'art. 26 legge n. 153 del 1969 (come successivamente modificato) e periodicamente aggiornato, il superamento del quale esclude, ai sensi della stessa norma da ultimo citata, il diritto alla pensione sociale, giacché questa presuppone, tra l'altro, lo stato di bisogno del richiedente; la suddetta computabilità non implica violazione dei precetti costituzionali e non trova ostacolo né nella natura risarcitoria della pensione di guerra, né nella mancanza di esplicita previsione legislativa analoga a quella che vieta il cumulo di pensione di guerra e pensione sociale, né nella previsione dell'art. 3 D.Lgs. n. 528 del 1984, conv. in legge n. 733 del 1984, che esclude la computabilità della pensione di guerra (come della stessa pensione sociale e delle altre prestazioni previdenziali) ai fini dell'accesso a benefici contributivi e ad assegni, indennità o prestazioni socio - sanitarie, né, infine, nella previsione dell'art. 77 d.P.R. n. 915 del 1978 (nel testo sostituito dall'art. 5 legge n. 361 del 1991), atteso, a tale ultimo riguardo, che l'irrilevanza delle somme corrisposte, tra l'altro, a titolo di pensione di guerra, prevista da tale norma, è espressamente esclusa, dal secondo comma dello stesso art. 77 cit., con riferimento alla pensione sociale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)