Sez. L, Sentenza n. 1082 del 03/02/1998 (Rv. 512172 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Requisiti di carattere economico condizionanti l'erogazione - Accertamento - Criteri - Importi erogati dall'I.N.A.I.L. a titolo risarcitorio - Rilevanza - Indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Qualunque provvidenza di cui benefici personalmente l'aspirante alla pensione di invalidità (o alla pensione sociale sostitutiva) e che gli fornisca mezzi per vivere contribuendo al suo sostentamento deve essere valorizzata in sede di accertamento della sussistenza (e persistenza) dei requisiti di carattere economico che condizionano l'attribuzione e la concreta misura del diritto, quale che sia la fonte di queste provvidenze indipendentemente dalla natura (non reddituale ma risarcitoria, come nel caso di godimento di rendita INAIL) che ad essa si riconosca. Dal novero di tali provvidenze va tuttavia esclusa l'indennità di accompagnamento istituita dalla legge n. 18 del 1980, trattandosi di prestazione del tutto peculiare, atteso che l'intervento assistenziale che in essa si esprime non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (essendo tale indennità indifferente alla condizione reddituale e riferibile anche a minori degli anni 18), ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)