Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 04/05/1989 (Rv. 462650 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA CON LA LEGGE N. 392 DEL 1978 ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - PORTATA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON RITO ORDINARIO DOPO L'EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELLE ECCEZIONI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COST. - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA INTRODOTTA CON LA LEGGE N. 392 DEL 1978 ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI LICENZA O DI SFRATTO - PORTATA - LIMITI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO CON RITO ORDINARIO DOPO L'EMISSIONE DELLA ORDINANZA DI RILASCIO CON RISERVA DELLE ECCEZIONI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COST. - ESCLUSIONE.*
Il secondo comma dell'art. 65 della legge n. 392 del 1978 - per il quale le norme concernenti la durata dei contratti di locazione di immobili abitativi, in corso alla data di entrata in vigore della legge e non soggetti a proroga, si applicano anche se è in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto - trova applicazione nei soli casi in cui la suddetta legge sia entrata in vigore nel tempo intermedio tra l'intimazione della licenza o dello sfratto e l'ordinanza di convalida (per mancata comparizione od opposizione dell'intimato) ovvero l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto ex art. 665 cod. proc. civ. e non anche con riguardo ai giudizi iniziati o proseguiti - per trasformazione dell'originario procedimento per convalida - con il rito ordinario. Tale interpretazione limitativa, realizzando razionalmente un adeguato contemperamento fra esigenze di effettività e di certezza, e consentendo sia l'applicazione della nuova disciplina ad un congruo numero di rapporti di durata controversa, sia la loro agevole individuazione, non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. (V 308/87, Corte costit; (V 18/80, Corte costit; (Conf 7742/86, mass n 449718).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)