Sez. 1, Sentenza n. 6687 del 24/03/2006 (Rv. 587986 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI | Sconto di cambiali da parte del primo prenditore - Inadempimento del debitore - Diritto della banca alla restituzione della somma anticipata - Condizioni - Restituzione dei titoli - Necessità - Protesto - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI
In tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l'unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l'azione diretta nei confronti dell'emittente, il diritto della banca alla restituzione dell'importo anticipato non è subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l'inadempimento del debitore principale ai soli fini dell'esercizio delle azioni di regresso, non è necessario nella specie, in quanto l'unica azione che lo scontatario può esercitare una volta tornato in possesso dei titoli è fatta salva dalla legge indipendentemente dall'adempimento di tale specifica formalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1859, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 50, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)