Sez. 1, Sentenza n. 4071 del 20/03/2003 (Rv. 561268 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI | Sconto di cambiali - Regolato in conto corrente - Inadempimento del terzo debitore - Obblighi della banca - Restituzione dei titoli protestati - Prova dell'obbligo - Produzione dell'estratto conto - Sufficienza.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - DI CAMBIALI
Nello sconto bancario di cambiali regolato in conto corrente, se il terzo debitore cartolare non paga, la banca ha diritto alla restituzione della somma anticipata al correntista, ma deve a sua volta avvertire quest'ultimo e, soprattutto, restituirgli i titoli protestati, la cui riconsegna, in caso di inadempimento, il correntista può pretendere in giudizio sulla base della semplice produzione dell'estratto conto da cui risulti l'addebito dei corrispondenti importi, mentre la banca non può opporre la genericità della documentazione prodotta, ossia la omessa indicazione degli estremi delle cambiali negli estratti conto, gravando su di essa l'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni con la diligenza impostale dal carattere professionale del servizio prestato ed essendo, perciò, tenuta a fornire un'informazione completa e puntuale del proprio operato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1859, [ rnc: art = 0000 00, gen = , min = , sp = ], Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)