Sez. 3, Sentenza n. 4602 del 22/05/1990 (Rv. 467311 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - NOZIONE - APPREZZABILI ESIGENZE DI VITA E DI LAVORO DEL LOCATORE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - NOZIONE - APPREZZABILI ESIGENZE DI VITA E DI LAVORO DEL LOCATORE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
La necessità del locatore - che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 legge 27 luglio 1978 n. 392, legittima il recesso dal contratto di locazione - di destinare l'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito di volere esercitare o di volere intraprendere nell'immobile locato un'attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionata dalle sue esigenze economiche o da motivi di forza maggiore. (nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di recesso del locatore fondata sulla necessità di destinare l'immobile a studio professionale del proprio figlio medico, il quale pur essendo associato ad altro medico convenzionato, aveva deciso di esercitare in proprio l'attività medica). (Conf 7654/87, mass n 455551; (Conf 296/85, mass n 438520).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)