Sez. 3, Sentenza n. 296 del 23/01/1985 (Rv. 438520 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USI ABITATIVI - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USI ABITATIVI - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La necessità del locatore di destinare l'immobile a proprio uso commerciale, artigianale o professionale che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, legittima il suo recesso dal contratto di locazione, sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito di volere intraprendere nell'immobile locato un'attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita o di lavoro, anche se non condizionata dalle sue esigenze economiche o da motivi di forza maggiore. (V 3011/82, mass n 420936; (V 2626/82, mass n 420479).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)