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Sez. L, Sentenza n. 1300 del 27/02/1979 (Rv. 397550 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI ED OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE - SUBENTRO DELL'ACQUIRENTE - CLAUSOLA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO LOCATIZIO - AZIONE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ALIENANTE IN PROPRIO.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397550-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI ED OBBLIGAZIONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE - SUBENTRO DELL'ACQUIRENTE - CLAUSOLA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - AZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO LOCATIZIO - AZIONE DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ALIENANTE IN PROPRIO.*

La norma contenuta nell'art 1602 cod civ, che stabilisce il subentro dell'acquirente, dal momento dell'acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, e sancita nel precipuo intento di regolare i rapporti tra venditore ed acquirente della cosa locata, ed ha carattere dispositivo, per cui le parti contraenti possono invece convenire che il rapporto di locazione continui a svolgersi nei confronti dell'alienante al quale puo essere temporaneamente conservata la qualita di locatore, restando, quindi, legittimato, in proprio e non quale mandatario dell'acquirente, a sperimentare tutte le azioni derivanti dal rapporto locatizio, compresa quella diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile per finita locazione, senza che il conduttore possa opporre il trasferimento della proprieta, che e res inter alios acta. (Conf 898/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)