Sez. 3, Sentenza n. 8329 del 19/06/2001 (Rv. 547574 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE | Diritti ed obbligazioni derivanti dalla locazione - Subingresso dell'acquirente - Momento dell'acquisto del bene locato - Rilevanza - Effetto retroattivo - Esclusione - Conseguenze.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE
Il principio stabilito in materia di locazione dall'art. 1602 cod. civ. che fissa nel momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 cod. civ. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata (che si verifica anche a seguito di espropriazione forzata dei beni ai sensi dell'art. 2923 cod. civ.) possa avere effetto retroattivo e comporta, invece, che il rapporto di locazione viene a scindersi in due periodi distinti, rispetto a ciascuno dei quali l'unico contratto spiega i suoi effetti nei confronti di colui che in quel periodo ha la qualità di locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 2923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)