Sez. L, Sentenza n. 20842 del 15/10/2015 (Rv. 637372 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Ricorso fondato su un accordo conciliativo - Onere della parte di produrlo a pena di improcedibilità - Necessità - Riproduzione parziale integrata dal richiamo al fascicolo di controparte del procedimento monitorio contenente l'atto - Insufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
A norma dell'art. 369, commi 1 e 2, n. 4), c.p.c., la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda, sicché, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un accordo conciliativo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, non potendosi considerare sufficiente la riproduzione meramente parziale dell'accordo integrata dal generico richiamo al fascicolo di controparte del procedimento monitorio di asserita produzione dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)