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Sez. 5, Sentenza n. 303 del 12/01/2010 (Rv. 611064 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Motivo di ricorso - "Error in procedendo" - Atti processuali sui quali il ricorso si fonda - Deposito entro il termine di cui all'art. 369, quarto comma, cod. proc. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 2010-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611064-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

L'art. 369, quarto comma, cod. proc. civ. nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d'improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di "error in procedendo", gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)