Sez. 5, Sentenza n. 303 del 12/01/2010 (Rv. 611064 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Motivo di ricorso - "Error in procedendo" - Atti processuali sui quali il ricorso si fonda - Deposito entro il termine di cui all'art. 369, quarto comma, cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'art. 369, quarto comma, cod. proc. civ. nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d'improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di "error in procedendo", gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)