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Sez. U, Sentenza n. 10152 del 14/10/1998 (Rv. 519692 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo cod. strada - Opposizione ex art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519692-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ex art. 223 del nuovo cod. strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 come novellato dall'art. 120 del D.Lgs. 10 novembre 1993 n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 12 febbraio 1996, l'opposizione innanzi all'a.g.o. secondo il rito di cui agli articoli 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)