Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994 (Rv. 489429 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. ottenuta dal promittente compratore e sottoposta a condizione del pagamento del residuo prezzo - Mancato adempimento dell'obbligo di consegna del bene - Sospensione del pagamento del prezzo - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Il promittente compratore di un immobile che abbia chiesto ed ottenuto, nei confronti del promittente venditore, sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare non può legittimamente sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto, cui sia stata condizionata la sentenza, eccependo l'inadempimento dell'obbligazione di consegna del bene da parte del promittente venditore perché, quando ha funzione di condizione della efficacia traslativa della sentenza, il pagamento del prezzo deve precedere, e non seguire, l'adempimento dell'obbligo di consegna, che sorge per effetto del trasferimento della proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)