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Sez. 3, Sentenza n. 1446 del 09/02/2000 (Rv. 533675 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - Opposizione innanzi all'a.g.o. - Piena esecuzione del provvedimento prima ancora dell'opposizione o nel corso del processo - Interesse ad agire dell'opponente - Permanenza.
Stato
decisa il 2000-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533675-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Contro il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal prefetto, ex art. 223 nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 come novellato dall'art. 120 D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) deve ritenersi ammissibile, anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 1996, l'opposizione secondo il rito di cui agli art. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 innanzi all'a.g.o., che può annullare il provvedimento con cui la sospensione è stata disposta. In tal caso l'accertamento che il procedimento di applicazione della sospensione della validità della patente si è svolto in modo illegittimo o quello che mancavano i presupposti per disporla non può risultare impedito dal fatto che, prima ancora dell'opposizione o nel corso del processo, il provvedimento sia stato portato ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita, permanendo comunque l'interesse ad agire dell'opponente, ancorché il suo diritto abbia subito una lesione non reversibile.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)