Sez. 1, Sentenza n. 10178 del 20/11/1996 (Rv. 500657 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Determinazione della quota della pensione di reversibilità - Criteri - Riferimento alla "durata del rapporto" - Portata - Rapporto di convivenza e rapporto matrimoniale - Differenza - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
La "durata del rapporto" - prevista dall'art. 9 n. 3 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, come criterio discretivo della quota della pensione di riversibilità da attribuire all'ex coniuge titolare dell'assegno di divorzio - va intesa come durata non del rapporto di convivenza, cessato con l'instaurarsi del regime di separazione, ma del rapporto matrimoniale, fino alla data in cui lo stesso sia venuto meno per effetto della pronuncia di divorzio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)