Sez. 1, Sentenza n. 8687 del 17/07/1992 (Rv. 478238 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi | Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - Pensione dell'obbligato, diritti dell'ex coniuge superstite - Determinazione della quota della pensione di reversibilità - Riferimento alla "durata del rapporto" - Portata.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi
La "durata del rapporto", cui l'art. 9 n. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, correla la determinazione della quota della pensione di riversibilità da attribuire allo "ex" coniuge titolare dell'assegno di divorzi, va intesa come durata non del rapporto di convivenza, cessato con l'instaurarsi del regime di separazione ma del rapporto matrimoniale, fino alla data in cui lo stesso sia venuto meno per effetto della pronuncia di divorzio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)