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Sez. 1, Sentenza n. 2420 del 27/02/1992 (Rv. 475969 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità | Sospensione - Potere discrezionale del giudice delegato - Configurabilità - Esercizio - Condizione - Esercizio successivo all'aggiudicazione - Legittimità - Limite temporale.
Stato
decisa il 1992-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475969-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, terzo comma, legge fall. - secondo cui il giudice può sospendere la vendita immobiliare, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto - assegna al giudice delegato un potere discrezionale esercitabile, alla stregua di una interpretazione estensiva di detta norma, anche dopo l'aggiudicazione, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento del bene.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)