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Sez. 1, Sentenza n. 16994 del 26/08/2004 (Rv. 576249 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Sospensione della vendita immobiliare - Potere discrezionale del giudice delegato - Esercizio successivo all'aggiudicazione - Legittimità - Offerta di un prezzo maggiore di quello di aggiudicazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576249-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del giudice delegato di sospendere la vendita immobiliare allorché ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato anche dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento del bene, e in tale ambito il maggior prezzo da taluno offerto anche dopo l'aggiudicazione costituisce un valido indice di valutazione, al quale ragguagliare le offerte precedenti, per la realizzazione del "giusto prezzo".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)