Sez. 1, Sentenza n. 1148 del 11/02/1999 (Rv. 523127 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Sospensione della vendita disposta dal G.D. - Legittimità - Limiti temporali.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ
In tema di fallimento, il potere di sospensione della vendita forzata che compete al giudice delegato si configura come facoltà discrezionale il cui esercizio, subordinato, nella sua legittimità, alla sola condizione della correlazione con una ritenuta sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e "giusto prezzo", può trovare estrinsecazione fino a che non sua stato pronunciato, in favore dell'aggiudicatario, il decreto di trasferimento che, ponendosi come momento conclusivo del subprocedimento di vendita coattiva, costituisce il titolo formale dell'acquisto definitivo da parte del privato e la fonte di un diritto soggettivo perfetto non ulteriormente suscettibile di legittima caducazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)