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Sez. 2, Sentenza n. 2344 del 12/06/1975 (Rv. 376194 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO - ECCEZIONE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376194-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO - ECCEZIONE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO - LIMITI.*

Il principio per il quale l'eccezione di non integrita del contraddittorio, nel caso di litisconsorzio necessario, puo essere proposta in ogni stato e grado della causa e rilevata anche d'ufficio dal giudice, trova pur sempre un limite preclusivo, - anche se con effetti circoscritti a coloro che hanno partecipato al processo e senza pregiudizio per i diritti dell'eventuale litisconsorte necessario pretermesso-, nella circostanza che sulla questione si sia formato il giudicato, esplicito o implicito. (Conf 963/75, mass n 374360; 3891/74, mass n 372433; (Conf 329/72, mass n 356198; 2224/69, mass n 341582).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)