diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 21/06/1969 (Rv. 341582 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - ECCEPIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO ESPLICITO O IMPLICITO - PRECLUSIONE - EFFICACIA LIMITATA ALLE PARTI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341582-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - ECCEPIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO ESPLICITO O IMPLICITO - PRECLUSIONE - EFFICACIA LIMITATA ALLE PARTI.*

Il principio secondo cui l'eccezione di non integrita del contraddittorio, nel caso di litisconsorzio necessario, puo essere proposta in ogni stato e grado della causa e rilevata anche di ufficio dal giudice, trova pur sempre un limite preclusivo, anche se con effetti circoscritti a coloro che hanno partecipato al processo e senza alcun pregiudizio per i diritti dell'eventuale litisconsorte necessario che fu pretermesso, nel fatto che sulla questione si sia formato il giudicato implicito o esplicito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)