Sez. 1, Sentenza n. 11935 del 21/09/2001 (Rv. 549394 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale per i minorenni - Rito ordinario - Utilizzazione - Nullità - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Mezzi di prova assunti dal giudice istruttore secondo le regole del procedimento ordinario - Legittimità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Nel giudizio di merito di primo grado, promosso davanti al Tribunale per i minorenni per la dichiarazione di paternità o maternità naturale di un minore, l'utilizzazione del rito ordinario al posto di quello camerale previsto dall'art. 38 disp. att. cod. civ. non è causa di nullità, sia perché la nullità non è sancita da alcuna norma, sia perché - posto che il rito ordinario, rispetto al rito speciale, consente di raggiungere lo stesso risultato con una più penetrante garanzia della difesa e delle regole contraddittorio - è applicabile il principio della conversione degli atti nulli. Ne consegue la legittimità, nel giudizio celebratosi con il rito ordinario, dell'ammissione e dell'espletamento dei mezzi di prova ad opera, non del collegio integrato dai membri specializzati, ma del solo giudice istruttore, essendo questi chiamato a svolgere funzioni e ad esercitare poteri procedimentali propri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)