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Sez. 1, Sentenza n. 9477 del 11/09/1993 (Rv. 483722 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere | Procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale per i minorenni - Giudizio di merito - Rito ordinario - Utilizzazione - Nullità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483722-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere

Nel giudizio di merito di primo grado dinanzi al tribunale per i minorenni per la dichiarazione di paternità o maternità naturale di un minore, non è causa di nullità l'utilizzazione, del rito ordinario al posto di quello camerale, previsto dall'art. 38 disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184, sia perché la nullità non è sancita da nessuna norma, sia, comunque, per il principio di conversione degli atti nulli, in quanto il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con non inferiore ed anzi più penetrante garanzia della difesa e delle regole del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)