Sez. 3, Sentenza n. 23821 del 24/11/2010 (Rv. 614841 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - Accertamento relativo rimesso al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)