Sez. L, Sentenza n. 9016 del 20/06/2002 (Rv. 555221 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Valutazione della idoneità dell'atto a manifestare a volontà del creditore e ad interrompere la prescrizione - Accertamento rimesso al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La valutazione della idoneità di una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e in tal modo ad interrompere la prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)