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Sez. 3, Sentenza n. 27928 del 21/12/2011 (Rv. 620520 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Diritto al risarcimento del danno da incidente stradale - Prescrizione - Invito della compagnia assicuratrice a sottoporsi a visita medica - Atto interruttivo ex art. 2944 cod. civ. - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620520-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

In tema di diritto al risarcimento del danno da incidente stradale, non costituisce atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., l'invito, rivolto dalla compagnia assicuratrice al soggetto danneggiato, a sottoporsi a visita medica presso un sanitario indicato dalla compagnia stessa, atteso che detta visita, essendo finalizzata non necessariamente alla valutazione delle lesioni ma anche alla verifica della compatibilità eziologica tra queste ultime e l'incidente, non si traduce in un riconoscimento univoco del diritto del danneggiato né esclude la possibilità di negarlo successivamente al suo espletamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)