Sez. 6, Sentenza n. 2416 del 24/05/2000 Cc. (dep. 06/07/2000) Rv. 217083 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Richiesta di misura coercitiva da parte del PM - Applicazione da parte del Tribunale del riesame di misura interdittiva - Necessità di previo interrogatorio - Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO
In tema di applicazione di misure interdittive, il previo interrogatorio dell'indagato è richiesto soltanto quando le suddette misure siano state specificamente richieste dal Pubblico Ministero, non quando, come nella specie, avendo il P.M. richiesto una misura coercitiva, il Tribunale del riesame abbia disatteso tale richiesta, applicando invece la misura interdittiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)