Sez. 5, Sentenza n. 33338 del 12/07/2010 Cc. (dep. 09/09/2010) Rv. 248154 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Appello del P.M. al Tribunale del riesame con richiesta di misura coercitiva - Applicazione di misura interdittiva - Obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato - Sussistenza - Violazione - Effetti - Nullità generale, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO
Il Tribunale del riesame che - in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato, ex art. 289, comma secondo, cod. proc. pen.; la violazione di detto obbligo - vulnerando il diritto di difesa - determina la nullità generale, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)