diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3310 del 14/12/2000 Cc. (dep. 24/01/2001) Rv. 217957 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Applicazione della misura da parte del GIP su diversa richiesta del P.M. - Previo interrogatorio del sottoposto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217957-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO

Nell'ipotesi in cui il GIP, disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applichi invece la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, ha l'obbligo di procedere preventivamente all'interrogatorio dell'indagato, giusta la previsione di cui al secondo comma dell'art. 289 cod. proc. pen., che costituisce norma speciale rispetto alla previsione generale di cui al primo comma bis dell'art. 294 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)