Sez. L, Sentenza n. 415 del 17/01/1998 (Rv. 511696 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Coobbligato solidale - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative (quale nella specie l'assunzione di un dipendente non per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro) il carattere solidale della responsabilità della persona giuridica in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante, autore dell'illecito, comporta non solo che sia l'una che l'altro devono considerarsi <<interessati>>, ai sensi dell'art 22, primo comma, della legge n. 689 del 1981, a contestare la legittimità della sanzione e quindi legittimati a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione; ma anche che è configurabile un litisconsorzio necessario - attivo e passivo - tra la persona giuridica ed il responsabile dell'illecito, che rende procedibile l'opposizione solo se ad entrambi sia assicurata la possibilità di partecipare al giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)