Sez. 1, Sentenza n. 5833 del 30/06/1997 (Rv. 505579 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Derivazione dall'interesse giuridico e non da quello di fatto alla rimozione del provvedimento - Solidarietà ex art. 6 legge n. 689 del 1981 - Litisconsorzio necessario - Insussistenza - Ingiunzione di pagamento nei confronti di uno dei solidali - Legittimazione dell'altro - Esclusione - Contestazione della sussistenza della violazione - Opposizione da parte di quest'ultimo ove convenuto in via di regresso dall'altro - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
La legittimazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non deriva dall'interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione. Ne consegue che il vincolo di solidarietà che esiste, a norma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, tra l'autore di essa ed il proprietario del mezzo, non comporta che l'autore della violazione sia legittimato ad impugnare l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, qualora egli non ne sia destinatario, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di un'autonoma, tempestiva contestazione, in mancanza della quale la sua obbligazione nei confronti dell'Amministrazione si estingue (art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981) e tenuto conto da un lato della insussistenza di un litisconsorzio necessario tra obbligati solidali e, dall'altro, che egli può contestare nei confronti del proprietario che lo convenga in via di regresso, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, la sussistenza della violazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)