Sez. L, Sentenza n. 8139 del 14/06/2000 (Rv. 537607 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Inadempimento previsto dal contratto collettivo come causa di licenziamento - Valutazione della gravità del fatto in concreto sulla base anche dell'elemento soggettivo - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
Le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore l'irrogazione del licenziamento non esimono il giudice dalla necessità di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente, e il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)