Sez. L, Sentenza n. 4435 del 04/03/2004 (Rv. 570795 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Contratto collettivo - Previsione tipizzata di inadempimenti determinanti giusta causa di recesso - Verificarsi dell'ipotesi prevista - Accertamento della gravità in concreto, anche sotto il profilo soggettivo, del comportamento del lavoratore - Necessità - Fattispecie relativa a previsione contrattuale riguardante l'assenza ingiustificata protratta nel tempo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO
Ove la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa di licenziamento, l'omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso di assenza per malattia oppure l'inadempimento di altri obblighi contrattuali specifici da parte del lavoratore, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest'ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. A maggior ragione tale verifica è necessaria allorché la norma contrattuale si riferisca, come nella specie, alla più grave ipotesi dell'assenza ingiustificata protratta nel tempo e non già alla mera tardiva presentazione della documentazione medica a giustificazione dell'assenza per malattia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)