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Sez. 1, Sentenza n. 2192 del 27/06/1968 (Rv. 334387 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334387-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'IMPORTO DEL DEPOSITO, DEL NUMERO E DELLA DATA DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il deposito, prescritto dall'art. 364 cod.proc.civ., deve essere anteriore alla proposizione del ricorso e la menzione di esso, da inserirsi obbligatoriamente, a pena d'inammissibilita, nel ricorso, e diretta ad assicurare quell'anteriorita. Tale esigenza e soddisfatta quando venga indicato l'ammontare della somma versata, la data in cui il deposito e avvenuto ed il numero della quietanza che l'ufficio del registro ha rilasciato al depositante. La mancata indicazione dell'ufficio del registro, presso il quale il deposito e stato effettuato, non rende impossibile il soddisfacimento di detta esigenza. Conforme alla sentenza n. 52-68, massima n. 330863 n.2181-67, mass. N. 329338.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)