Sez. 1, Sentenza n. 2299 del 14/07/1971 (Rv. 353151 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - DEPOSITO EFFETTUATO MEDIANTE VAGLIA TELEGRAFICO - MENZIONE DI TALE OPERAZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - RILASCIO DELLA QUIETANZA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E NOTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA AL RESISTENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - DEPOSITO EFFETTUATO MEDIANTE VAGLIA TELEGRAFICO - MENZIONE DI TALE OPERAZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - RILASCIO DELLA QUIETANZA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E NOTIFICAZIONE DELLA MEDESIMA AL RESISTENTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
La norma dell'art 366 cod proc civ, che prescrive l'indicazione, nel ricorso, della quietanza del deposito per soccombenza, trova la sua ratio nell'esigenza di porre la controparte in grado di controllare se il relativo adempimento sia stato eseguito. Pertanto, ove il versamento sia stato effettuato mediante vaglia telegrafico al competente ufficio del registro, e di cio sia stata data notizia nella copia del ricorso notificata, mentre la quietanza rilasciata dal predetto ufficio sia stata notificata alla controparte con atto successivo, e da essa risulti che la somma e pervenuta lo stesso giorno della notifica del ricorso, l'esigenza della legge puo ritenersi soddisfatta. (nella specie, la quietanza era stata rilasciata un giorno dopo la notifica del ricorso ed era stata notificata dopo dieci giorni e dopo la scadenza del termine per ricorrere. La SC, nel ritenere ammissibile il ricorso, ha enunciato il principio di cui in massima). (sulla prima parte(Conf 1040'69, mass n 339511' 561'67, mass n 326524' V 805'69, mass n 339134' 703'69, mass n 338971' 2574'68, mass n 335037' 2192'68, mass n 334387' 1796'68, mass n 333706).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)