Sez. L, Sentenza n. 3732 del 25/07/1978 (Rv. 393254 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - DEROGA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'AZIENDA EX ART 3 DELLA LEGGE N 860 DEL 1950 - ALLINEAMENTO CON LA PREVISIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO EX ART 3 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - DEROGA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA DELL'AZIENDA EX ART 3 DELLA LEGGE N 860 DEL 1950 - ALLINEAMENTO CON LA PREVISIONE DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO EX ART 3 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966.*
La norma contenuta nell'art 3, comma secondo, lettera b) della legge 26 agosto 1950 n 860, la quale prevedeva come ipotesi di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre la "cessazione dell'attivita dell'azienda" cui essa era addetta, esigeva gia (come ora l'art 2, comma terzo, lettera b della legge 30 dicembre 1971, n 1204) - e non solo in relazione a complessi produttivi aventi la consistenza di cui all'art 11 della legge n 604 del 1966 e all'art 35 della legge n 300 del 1970 - la sussistenza di una ragione inerente alla situazione aziendale, cosi da allinearsi con la previsione di un giustificato motivo oggettivo, ex art 3 della legge n 604 del 1966, consistente nel venir meno dell'attivita non dell'intera azienda ma di quel ramo di attivita al cui svolgimento la lavoratrice partecipava, in modo che la stessa non potesse piu essere utilmente collocata, ancorche in reparto diverso rispetto a quello cui era precedentemente assegnata.*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)