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Sez. L, Sentenza n. 1897 del 26/03/1982 (Rv. 419740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - LAVORATRICE MADRE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - DEROGA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - ESTREMI - NECESSITÀ DELLA CESSAZIONE ED IMPOSSIBILITÀ DI ALTRA UTILE COLLOCAZIONE DELLA LAVORATRICE MADRE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - INDAGINE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - LAVORATRICE MADRE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - DEROGA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - ESTREMI - NECESSITÀ DELLA CESSAZIONE ED IMPOSSIBILITÀ DI ALTRA UTILE COLLOCAZIONE DELLA LAVORATRICE MADRE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - INDAGINE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE.*

La norma contenuta nell'art. 3, comma secondo, lettera b), della legge 26 agosto 1950 n. 860, la quale prevedeva come ipotesi di deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre la cessazione dell'attività dell'azienda, esigeva già - come poi l'art. 2, comma terzo, lett. B), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (e non solo in relazione a complessi produttivi aventi la consistenza di cui all'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e all'art. 35 della legge n. 300 del 1970) - la sussistenza di una ragione inerente alla situazione aziendale (così da allinearsi con la previsione di un giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966) consistente nella cessazione, se non dell'attività dell'intera azienda, almeno del ramo di attività cui la lavoratrice era addetta, in modo che la stessa non potesse più essere utilmente impiegata nell'ambito di tale ramo, ancorché in un reparto diverso da quello cui era precedentemente assegnata. L'Onere della prova della necessità di detta cessazione (che implica il permanente venir meno del ramo di attività aziendale, essendo insufficiente la semplice sospensione o modificazione della stessa o il solo cambiamento del luogo di svolgimento di essa) nonché della impossibilità di altra utile collocazione della lavoratrice madre grava sul datore di lavoro, ferma, in ogni caso, la necessità di una rigorosa indagine del giudice del merito al fine di accertare che, sotto il pretesto di ragioni attinenti all'attività produttiva e alla riorganizzazione aziendale, non siano posti in essere comportamenti diretti ad eludere le norme imperative che in via generale vietano il licenziamento delle lavoratrici madri. (V 3551/74, mass n 372067; (V 2437/74, mass n 370837; (Conf 3732/78, mass n 393254, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/08/1950 num. 860 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)