Sez. L, Sentenza n. 6806 del 11/12/1982 (Rv. 424437 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - DEROGA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAMO DI ATTIVITÀ CUI PARTECIPAVA LA LAVORATRICE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - DEROGA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI CESSAZIONE DEL RAMO DI ATTIVITÀ CUI PARTECIPAVA LA LAVORATRICE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
La norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, lett. B), della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), la quale stabilisce che il divieto di licenziamento previsto dai commi precedenti dello stesso articolo non si applica nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta, si riferisce non solo alla cessazione dell'attività dell'intera azienda ma anche alla cessazione di quel ramo di attività al cui svolgimento partecipava la lavoratrice stessa, sempreché questa non sia più utilmente collocabile in un reparto diverso da quello cui era precedentemente assegnata. L'Onere di dimostrare tale impossibilità, nonché la precedente soppressione del reparto, grava sul datore di lavoro. (Conf 3732/78, mass n 393254 sulla prima parte; (Conf 3551/74, mass n 372067 sulla prima parte; (Conf 2437/74, mass n 370837 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)