Sez. 3, Sentenza n. 944 del 15/02/1982 (Rv. 418799 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - INCOMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - DECLARATORIA IN SEDE DI DELIBAZIONE DELLA CAUSA AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - INCOMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - DECLARATORIA IN SEDE DI DELIBAZIONE DELLA CAUSA AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA - CONDIZIONI.*
L'incompetenza della Sezione specializzata agraria può essere dichiarata solo quando la tesi dell'esistenza, validità e prorogabilità ex lege di un contratto agrario risulti, in Sede di delibazione della causa al fine dell'accertamento della Competenza, infondata alla stregua delle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di altre indagini. A tale fine, pertanto, non è consentito nessun accertamento sulla base delle risultanze processuali, come l'interpretazione di una scrittura privata, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la Competenza del giudice. (V 1953/81, mass n 412653; (V 5312/80, mass n 409176; (V 2392/80, mass n 406100).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)