Sez. 3, Sentenza n. 1953 del 06/04/1981 (Rv. 412653 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
La Competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per il semplice fatto che, in Sede ordinaria, siano state proposte questioni relative all'esistenza e validita di un contratto agrario ed alla sua prorogabilita ex lege, indipendentemente dalla loro fondatezza; tale principio non trova applicazione solo quando, in Sede di deliberazione della causa al fine dell'accertamento della Competenza, le relative questioni risultino prima facie infondate, in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessita di altre indagini. (Conf 2609/80, mass n 406359; (Conf 97/80, mass n 403476; (Conf 3452/79, mass n 399872; (Conf 2962/79, mass n 399283; (Conf 2289/79, mass n 398632; (Conf 1486/78, mass n 390865).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)