Sez. 1, Sentenza n. 89 del 08/01/1999 (Rv. 522059 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Nascita di un nuovo ente - Esclusione - Mera mutazione formale di un'organizzazione - Ammissibilità - Applicazione di tale principio - Ambito - Anche in caso di trasformazione di società in accomandita semplice in società irregolare - Fondamento.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
Il principio in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, trova applicazione non solo nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498 cod. civ. (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma anche nel caso di trasformazione di società in accomandita semplice in società irregolare - così dovendosi qualificare una società semplice di tipo commerciale - ferma restando l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale da essa gestita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2256, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2316, Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)