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Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 09/03/1995 (Rv. 491015 - 01)

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Nascita di un nuovo ente - Esclusione - Mera mutazione formale di un'organizzazione - Ammissibilità - Applicazione di tale principio - Ambito.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491015-01

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE

Il principio, in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di una continuità, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498 cod.civ. (trasformazione di società di persona in società di capitali), ma pure in ogni altro fenomeno analogo, che investa la disciplina giuridica e l'organizzazione di un ente societario, senza comportarne l'estinzione, come nel caso in cui una società collettiva irregolare si trasformi in una società in accomandita semplice (o viceversa), ferma restando l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale da essa gestita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2256, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2316, Cod. Civ. art. 2498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)