Sez. 6, Sentenza n. 2507 del 11/12/1981 Cc. (dep. 02/02/1982) Rv. 151969 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DURATA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA SOFFERTA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DURATA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA SOFFERTA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
La durata della carcerazione preventiva sofferta dall'imputato non è sufficiente di per sè sola a legittimare la concessione della libertà provvisoria, ma può, tutt'al più assumere a tale fine un'importanza sussidiaria. Nel concedere detto beneficio, infatti, il giudice deve tenere conto, da un lato, della esigenza di non compromettere con la scarcerazione anticipata dell'imputato lo accertamento della verità in rapporto ai fatti contestatigli e, dall'altro, della insussistenza del pericolo che l'imputato, restituito alla libertà, commetta reati. (Conf mass n 147261, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)