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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 01/03/1984 Cc. (dep. 31/03/1984) Rv. 163435 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA E SITUAZIONI DI FAMIGLIA - CRITERI MERAMENTE SUSSIDIARI.*
Stato
decisa il 1984-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163435-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - DURATA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA E SITUAZIONI DI FAMIGLIA - CRITERI MERAMENTE SUSSIDIARI.*

Ai fini della concessione o del diniego della libertà provvisoria i parametri di valutazione attinenti alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato, in vista delle esigenze di tutela della collettività, sono indefettibili, e non possono essere sostituiti efficacemente da criteri di natura secondaria e sussidiaria, quali la durata della custodia preventiva e le situazioni di famiglia. (V mass n 146213; (V mass n 151969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)