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Sez. 5, Sentenza n. 13086 del 15/06/2011 (Rv. 618448 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per il rinnovo dell'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Illegittimità per contrasto con la direttiva n. 69/335/CEE - Diritto al rimborso - Mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618448-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Il diritto al rimborso della tassa di concessione governativa, versata dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all'iscrizione stessa, non è condizionato all'inserimento del relativo credito nel bilancio finale di liquidazione, in quanto la tassa è illegittima per contrasto con la direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17 Luglio 1969, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di riconoscere il rimborso richiesto e diritto del contribuente ad ottenerlo, fondato su disposizioni comunitarie cogenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2492, Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/07/1969 num. 335

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)