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Sez. 5, Sentenza n. 15259 del 27/11/2000 (Rv. 542195 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per il rinnovo della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Illegittimità per contrasto con la direttiva n. 69/335/CEE - Rimborso - Istanza - Termine triennale ex art. 13, comma secondo, del d.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario - Esclusione - Contrasto della stessa con principi costituzionali - Esclusione - Rapporti tra norme interne e comunitarie - Potere - Dovere del giudice di disapplicare la norma interna contrastante con la direttiva comunitaria - Configurabilità - Condizioni - Successiva emanazione da parte del legislatore nazionale di norme incompatibili con la direttiva - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542195-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

La richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione (tassa prevista dall'art. 3 del D.L. 19 Dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 Febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni ed illegittima in quanto contrastante con la direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17 Luglio 1969) è soggetta al termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 641, termine che decorre dal giorno del pagamento del tributo, non già da quello in cui la direttiva è stata, con D.L. n. 331 del 1993 convertito in legge 427 del 1993, trasposta nell'ordinamento italiano, senza che tale disposizione possa ritenersi incompatibile con i principi del diritto comunitario o della Costituzione. Ed infatti, il contribuente italiano che, in esecuzione di una norma interna, ha effettuato il versamento relativo ad una imposta ritenuta contrastante con una direttiva comunitaria, ha la possibilità di formulare la domanda di rimborso anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano, purché essa direttiva sia incondizionata e precisa, e sia trascorso un tempo ragionevole dalla sua emanazione. In tale ipotesi, il giudice nazionale ha infatti il potere - dovere di disapplicare la norma interna, e riconoscere la fondatezza della pretesa al rimborso, anche se il legislatore nazionale abbia emanato norme incompatibili con la direttiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, DPR 16/10/1972 num. 641 art. 13 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)