Sez. 5, Sentenza n. 7178 del 15/04/2004 (Rv. 572081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all'iscrizione - Illegittimità - Rimborso - Decadenza triennale ex art. 13 d.P.R. n. 641/1972 - Compatibilità con il diritto comunitario - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
La richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, è soggetta alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dall'art. 13, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, poiché tale norma ha portata generale, è formulata in modo da ricomprendere tutte le imposte erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'indebito pagamento - e quindi anche quando il contribuente abbia per un errore di fatto e di diritto ritenuto di adempiere a una obbligazione tributaria -, e prevede un termine compatibile con le disposizioni comunitarie anche alla stregua delle pronunce emesse sul punto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (da ultimo sentenza 10 settembre 2002, nelle cause riunite C - 216/99 e C - 222/99).
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)