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Sez. U, Ordinanza n. 5640 del 18/04/2002 (Rv. 553842 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Legge n. 205 del 2000, artt. 6 e 7 - Procedure di affidamento di appalti pubblici - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ambito - Riferibilità anche alla fase di esecuzione del rapporto - Esclusione - Conseguenze - Diritti ed obblighi scaturenti dal contratto - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Emanazione dell'atto rescissorio da parte dell'amministrazione committente ed impugnazione di questo ad opera dell'appaltatore - Rilevanza ostativa ai fini della giurisdizione dell'AGO - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553842-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa all'esecuzione del rapporto. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, a nulla rilevando che l'amministrazione committente si sia avvalsa della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, data l'inidoneità di questo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi consistenza di diritti soggettivi, o che l'appaltatore abbia formalmente impugnato tale atto, atteso che la giurisdizione si determina in ragione dell'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio, rientrando, d'altra parte, nei poteri del giudice ordinario stabilire, verificando in via incidentale la legittimità dell'atto rescissorio, se l'amministrazione abbia violato le clausole contrattuali e vulnerato il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire nel rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)