Sez. L, Sentenza n. 2477 del 09/04/1986 (Rv. 445574 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITE ALLA PARTE VINCITRICE - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA O AL VALORE DEL BENE RISULTANTI DALLA DOMANDA RIGETTATA - NECESSITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITE ALLA PARTE VINCITRICE - PRESUPPOSTI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA O AL VALORE DEL BENE RISULTANTI DALLA DOMANDA RIGETTATA - NECESSITÀ.*
In tema di spese processuali il riferimento, per la liquidazione degli onorari nei giudizi per pagamento di somma o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata, può operare soltanto nel caso di accoglimento (parziale) della domanda, ma non già in quello di rigetto della stessa, ipotesi quest'ultima in cui il giudice, salvo il potere discrezionale di limitare la ripetizione delle spese e di disporne la compensazione, deve necessariamente aver riguardo alla somma o al valore del bene, che risultano dalla domanda. (V 2854/85, mass n 440610).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)