Sez. 2, Sentenza n. 4628 del 22/05/1990 (Rv. 467337 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - INTERVENTO AD ADIUVANDUM - OGGETTO DELLA CONTESA FRA LE PARTI PRINCIPALI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - INTERVENTO AD ADIUVANDUM - OGGETTO DELLA CONTESA FRA LE PARTI PRINCIPALI.*
In tema di liquidazione degli onorari dovuti dalla parte al proprio difensore, il principio, secondo il quale il valore della causa va individuato con riferimento alla domanda su cui viene chiesta la pronuncia del giudice (salva la Rilevanza degli altri elementi al diverso fine della concreta quantificazione degli onorari medesimi fra il minimo ed il massimo corrispondenti a detto valore), comporta, per il caso di intervento in giudizio "ad adiuvandum", che occorre fare riferimento all'oggetto della contesa fra le parti principali, non al rapporto che venga allegato a dimostrazione dell'interesse a tale intervento. (V 4698/88, mass n 459556; (V 3216/86, mass n 446213; (V 2477/86, mass n 445574; (V 2978/81, mass n 413524).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST., DM 31/10/1985 art. 2, DM 31/10/1985 art. 5, DM 31/10/1985 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)